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Smart working per lavoratori agevolati


La legge di Bilancio 2023 prevede l'obbligo, fino al 31 marzo 2023, per i datori di lavoro, pubblici e privati, di assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile ai lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e nelle condizioni di cui al D.M. 4 febbraio 2022 (soggetti super fragili, ovvero affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata, dal medico di medicina generale del lavoratore, la situazione di fragilità), anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti.




Il legislatore specifica che non vi deve essere alcuna decurtazione della retribuzione in godimento e che resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.


Smart working “generico” e comunicazione.


Dal 1° gennaio 2023 scatta inoltre l'obbligo per tutti i datori di lavoro di stipulare in forma scritta l'accordo individuale con il lavoratore e di conservarlo (ma non di trasmetterlo al Ministero del lavoro) per un periodo di 5 anni dalla sottoscrizione.

Inoltre, sempre dal 1° gennaio 2023, non è più operativa la procedura semplificata emergenziale per i lavoratori del settore privato, di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77, come prorogato dall'art. 25 bis del decreto Aiuti bis).


L'unica modalità consentita per l'assolvimento degli obblighi informativi (art. 23, primo comma, della Legge n. 81/2017) è quella ordinaria stabilita dal decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022 che prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica, al Ministero del lavoro i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile utilizzando il modello allegato al predetto decreto ministeriale.


La comunicazione può essere resa in modalità individuale o massiva.

Per l'inoltro massivo delle comunicazioni di lavoro agile, ai datori di lavoro è offerta la possibilità di scegliere tra il ricorso ai servizi telematici API REST di invio delle comunicazioni con preventiva richiesta di contatto tramite un form disponibile nell'URP online del Ministero del Lavoro ovvero, dal 15 dicembre 2022, la compilazione di un file Excel secondo i format resi disponibili dal Ministero del lavoro (LA-Annullamento-1.0.xlsx, LA-InizioPeriodo-1.0.xlsx, LA-Modifica-1.0.xlsx, LA-Recesso-1.0.xlsx), da trasmettere mediante applicativo informatico.


Con una FAQ del 23 dicembre 2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che la comunicazione di smart working va inviata secondo i seguenti termini.


Cosa fare entro il 1°gennai 2023: In fase di prima applicazione, la comunicazione secondo la procedura ordinaria (per gli accordi individuali stipulati, modificati o prorogati a decorrere dal 1° settembre 2022, D.M. n. 149 del 22 agosto 2022) va effettuata entro il 1° gennaio 2023, salvo proroghe dell'ultima ora.



Dal nostro partner Dott. Gianluca Pillera


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