Chi sono i beneficiari e come funziona l'indennità una tantum € 200.
Dal nostro partner Studio Pillera
I beneficiari
L'art. 31 e 32 DL 50/2022 stabiliscono che beneficiari dell'una tantum pari a € 200 siano tutti i lavoratori dipendenti (sia con contratto a tempo indeterminato che determinato) oltre ad una platea di altri soggetti che risultano non avere in corso un rapporto di lavoro subordinato (pensionati, lavoratori domestici, disoccupati, percettori a suo tempo di sostegni COVID-19, ecc).
I lavoratori dipendenti, per poter ambire all'indennità una tantum, dovranno necessariamente dimostrare la compresenza di tre requisiti:
essere destinatari dell'esonero contributivo 0,8% (art. 1, c. 121, L. 234/2021: imponibile previdenziale non superiore a € 2.692 mensili, secondo i requisiti previsti dalla norma e dalla Circ. INPS 22 marzo 2022 n. 43);
aver beneficiato di tale esonero per almeno una mensilità nel primo quadrimestre dell'anno 2022;
non percepire l'una tantum ad altro titolo (pensionati, percettori di reddito cittadinanza, ecc).
Il bonus € 200 euro è poi riconosciuto anche ad altri soggetti, pur non avendo in corso un rapporto di lavoro subordinato:
soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale complessivo non superiore a € 35.000 lordi annui;
percettori dell'indennità di disoccupazione NASPI (se dipendenti) e Discoll (se collaboratori) per il mese di giugno 2022;
percettori, nel corso del 2022, dell'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021;
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022 e iscritti alla Gestione separata INPS, con reddito per l'anno 2021 non superiore a € 35.000;
stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che nel 2021 sono stati beneficiari di specifiche indennità di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso il bonus è erogato in via automatica;
stagionali, a tempo determinato e intermittenti, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e che, per il medesimo anno, vantino un reddito non superiore a € 35.000;
iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano percepito un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 35.000 per l'anno 2021;
autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 2222 c.c. Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto, alla Gestione separata;
incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a € 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data del 18 maggio 2022 alla Gestione separata INPS;
percettori del reddito di cittadinanza.
Come funziona
Ai lavoratori subordinati l'indennità una tantum sarà riconosciuta con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022 (sembra doversi intendere la retribuzione effettivamente corrisposta a luglio) e una sola volta anche nel caso cui si sia titolari di più rapporti di lavoro.
Saranno i datori di lavoro a farsi carico del pagamento del “bonus” erogandolo automaticamente e compensandolo – sempre nel mese di luglio 2022 - attraverso la denuncia mensile UniEmens secondo le istruzioni che dovranno essere fornite dall'INPS.
Ma anche i lavoratori dovranno fare la loro parte.
Infatti, affinché i datori di lavoro possano procedere con le operazioni di pagamento, i lavoratori dipendenti dovranno preventivamente comunicare – tramite apposita dichiarazione – di non essere titolare di prestazioni pensionistiche in genere o reddito di cittadinanza.
L'indennità non costituisce reddito imponibile né fiscalmente né ai fini previdenziali e non è cedibile, sequestrabile, pignorabile.
Per i soggetti non subordinati l'una tantum è corrisposta in via automatica a pensionati, percettori di NASPI, Discoll e disoccupazione agricola, percettori di indennità una tantum COVID-19, di reddito di cittadinanza.
Tutti gli altri (lavoratori domestici, co.co.co., percettori nel 2021 di sostegno al reddito come lavoratori stagionali, a tempo determinato, a chiamata, dello spettacolo, lavoratori autonomi senza p.iva, incaricati alle vendite a domicilio) dovranno presentare apposita domanda all'INPS e riceveranno l'indennità successivamente all'invio l'invio del flusso UniEmems dipendenti da parte dei datori di lavoro. Questo al fine di evitare un doppio pagamento.
Molti gli aspetti critici della misura adottata che dovranno essere oggetto di chiarimenti di prassi.
Nulla viene specificato sulla possibilità o meno, per il lavoratore dipendente, di rinunciarvi. Al di là di quali possano essere le motivazioni che spingano alla rinuncia, il testo normativo, dichiarandone la corresponsione automatica, sembra non dar spazio a scelte individuali.
D'altro canto il lavoratore potrà sempre non presentare la dichiarazione preventiva: in tal caso il datore di lavoro non potrà riconoscere il beneficio.
La norma poi non prevede alcune modalità di restituzione dell'indennità qualora, seppur corrisposta, dovesse risultare comunque non dovuta. Molto probabilmente, trattandosi di una indennità a carico dell'INPS, lo stesso Istituto comunicherà al datore di lavoro il non corretto riconoscimento chiedendone il recupero (come ad esempio per le indennità di malattia).
Cosa fare se il lavoratore, pur beneficiario nel primo quadrimestre dell'esonero contributivo dello 0,8% a luglio 2022 dovesse trovarsi senza un rapporto di lavoro subordinato in essere (a seguito di licenziamento, dimissioni, non rinnovo del contratto a termine, conclusione ope legis del contratto a chiamata, chiusura di un contratto stagionale entro aprile e tanti altri casi)?
Di certo se destinatari di NASPI per il mese di Giungo sarà l'INPS a prendersene cura ma rimarrebbero comunque esclusi i lavoratori dimissionari (salvo che per giusta causa).
Medesime situazioni potrebbero presentarsi per i contratti di lavoro instaurati dopo aprile 2022. Il datore di lavoro dovrebbe richiedere necessariamente – attraverso la dichiarazione preventiva – se il lavoratore, nel primo quadrimestre 2022, sia stato beneficiario dell'esonero contributivo per almeno una mensilità. Ma il testo normativo stabilisce che i lavoratori dovranno certificare il solo fatto di non essere percettori di trattamenti pensionistici o di reddito di cittadinanza.
Infine, ad una prima lettura del testo normativo, l'indennità di € 200 sembra non subire nessun tipo di parametrizzazione o riproporzionamento: a lavoratori a tempo parziale o a chiamata, lavoratori sospesi per ammortizzatori o in aspettativa volontaria, in congedo di maternità o parentale – solo per citarne alcuni - il bonus sarà corrisposto per intero. È sufficiente la presenza dei tre requisiti previsti dalla norma.
art. 31 DL 50/2022
art. 32 DL 50/2022
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