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DL Aiuti bis, art. 6.3 - Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica (NON energivore)


Possono accedere alla presente misura le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019.



L’agevolazione consiste in un credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, pari al 15% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite modello F24.


 

Il DL 144/22 “Decreto aiuti ter” stabilisce che il credito relativo alle spese del terzo trimestre è utilizzabile e/o cedibile entro il 31 marzo 2023.

 

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.


Dal nostro partner Golden Group S.p.a


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