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Fringe benefit fino a 600 euro, necessarie le ricevute della spesa sostenuta

Pubblicata il 4 novembre 2022 la circolare n. 35 dell’Agenzia delle Entrate che fornisce tutti i chiarimenti necessari per l’erogazione del fringe benefit di 600 euro previsti dal decreto Aiuti Bis, tutto per contenere il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché per contrastare l’emergenza idrica, ha stabilito, per l’anno d’imposta 2022, nuove regole per i fringe benefit che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, in deroga all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Cosa si intende per fringe benefit?

  • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

  • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.



L’Agenzia delle Entrate nella sua circolare ritiene che i fringe benefit in esame possano essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.

Per il solo 2022, il decreto “Aiuti-bis” ha incluso tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le utenze domestiche.

Per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.

Pertanto, rientrano nella suddetta definizione anche:

  • le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento);

  • quelle per le quali, pur essendo intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniugi e familiari.

 

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva con la quale il lavoratore dichiara di essere in possesso della documentazione che attesta il pagamento delle bollette (esempio, indicando il numero e l’intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento).

Allo stesso tempo, per evitare che il lavoratore su le stesse spese abbia ricevuto già un beneficio, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

è meglio se tutta la documentazione indicata nella suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione: Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di 600 euro.


Dal nostro partner Dr. Gianluca Pillera


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