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IL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Carissimo Imprenditore/Amministratore,

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell'Insolvenza ha modificato l’articolo 2086 c.c. introducendo un nuovo tipo di obbligo in capo all’organo amministrativo rendendolo penalmente responsabile nel caso di mancata attuazione.

I doveri dell’Amministratore

L’amministratore deve:

  • gestire l’impresa, dotandola di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati al fine di rilevare tempestivamente la crisi d’impresa;

  • attivarsi “senza indugio” per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento per la risoluzione della crisi aziendale.

I nuovi obblighi riguardano le imprese in forma societaria: società di persone e società di capitali.

Gli adeguati assetti

Cosa significa “assetti organizzativi amministrativi e contabili adeguati”?

Si tratta di regole e procedure necessarie per il corretto ed efficiente svolgimento dell’attività sociale. Ogni impresa dovrebbe prevedere e rispettare un assetto organizzativo minimo: a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrebbe essere così sintetizzato:

  • identificare le funzioni, i compiti, le responsabilità di ogni soggetto che lavora in azienda

  • procedure operative scritte

  • efficace flusso di informazioni

  • programmazione dei risultati

  • monitoraggio dei rischi a cui è soggetta l’attività aziendale

  • pianificazione economico-finanziaria attraverso budget periodici, bilanci infrannuali ecc.

Gli amministratori sono pertanto obbligati ad un costante monitoraggio delle condizioni di impresa volto a realizzare un equilibrio economico-finanziario e a individuare tempestivamente un’eventuale crisi aziendale.

Il bilancio d’esercizio pertanto non può essere l’unico mezzo oggettivo per valutare la “salute” di un’azienda in quanto è un documento che viene redatto a consuntivo: contiene dati riferiti al passato e quindi dati di un’eventuale crisi già avviata.

La ratio del Codice della Crisi d’Impresa è quella di “prevenire” e non di “curare”.

L’art. 2086 c.c. pone l’attenzione sulla continuità aziendale cioè il futuro dell’azienda.

Se si compiono azioni che non migliorano l’azienda, si preclude la continuità aziendale.

Liti e dissidi fra soci o fra amministratori che non permettono di operare correttamente; lamentele da parte di clienti, scarsa innovazione, mancanza di formazione, clima aziendale non collaborativo, possono portare a gravi inefficienze; l’amministratore in tali situazioni deve agire “senza indugio” per il superamento della crisi.

È importante che l’amministratore sia da subito consapevole dei nuovi obblighi introdotti dal Codice della Crisi d’Impresa, in modo da attivarsi tempestivamente attraverso l’adeguamento della propria organizzazione di impresa.

La responsabilità degli Amministratori

L’art. 378 del codice della crisi, che modifica l’art. 2476 c.c. espone l’amministratore ad una responsabilità illimitata:

“gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale”.

Ciò significa che l’amministratore risponde nei confronti dei creditori sociali con il proprio patrimonio, quando il patrimonio sociale è insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La responsabilità degli amministratori è indipendente dalle cause di crisi aziendale, che possono dipendere da molteplici fattori: perdita di un cliente strategico, difficoltà a incassare i crediti, contenziosi, ecc.; gli amministratori attraverso il controllo di gestione devono essere capaci di individuare tempestivamente i segnali di crisi e risolverli adottando anche misure di ristrutturazione. Se l’amministratore dimostra di avere messo in atto le misure volte al superamento della crisi viene esonerato da responsabilità civile e penale.


Dal nostro partner SLS Agency


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